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C O M
U N E D I M O N T E M I G N A I O
Provincia di Arezzo
"ESTRATTO della
deliberazione di C.C. n. 5 del 22.01.2010, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, adottata dal Comune di Montemignaio (Provincia di
Arezzo) in materia di aliquota ICI per l'anno di imposta 2010".
OMISSIS "......di
riconfermare anche per l’anno 2010 l'aliquota ICI nella
seguente misura:
- sei virgola cinque
(6,5) per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e
sue pertinenze, con applicazione della detrazione di € 103,29 ;
- sette (7) per mille
per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili
posseduti in aggiunta all'abitazione principale......"
OMISSIS
SCADENZA
PAGAMENTI
La prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere versata
entro il 16 giugno 2010.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2010 a
saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno
può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno, sulla
base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in
corso.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare per
l'intero anno è uguale od inferiore a Euro 12,00.
Il pagamento potrà essere eseguito a mezzo concessionario EQUITALIA
- CERIT SPA oppure utilizzando il modello F24 (codice comune F565).
MODALITA’
DI PAGAMENTO
ATTENZIONE :
In
seguito all’entrata in vigore del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 25.03.2009 è stato approvato il
nuovo modello di bollettino per effettuare il pagamento dell’imposta
tramite versamento su Conto Corrente Postale.
Il nuovo
conto corrente postale ICI per Montemignaio è il seguente: c.c.p.
n. 88650106
intestato a: EQUITALIA CERIT SPA MONTEMIGNAIO-AR-ICI
A SEGUITO EMANAZIONE
DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008 N. 93, CONVERTITO IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 126 DEL 24.07.2008 SI FA PRESENTE
QUANTO RIPORTATO AI COMMI 1-2 E 3 DELL’ART 1:
“1.
A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo.
2. Per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende
quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si
applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e
successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato
decreto n. 504 del 1992.”
Nel
Regolamento comunale vigente le abitazioni e relative pertinenze
concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea
retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle) e da
essi adibite ad abitazione principale sono considerate abitazioni
principali del soggetto passivo, pertanto esenti dal pagamento ICI.
Il contribuente e’ tenuto a comunicare all’ufficio Tributi, entro
il termine di pagamento della rata di acconto ICI, le generalità
del parente che usufruisce dell’immobile concesso in uso gratuito.
Per qualsiasi
informazioni e chiarimenti si prega contattare il Servizio ICI del
Comune nei giorni feriali dalle ore 10,30 alle ore 12,30 al numero
telefonico: 0575/542013 interno 4.
Per comunicazioni:
numero di fax 0575/542382.
INDIRIZZO
WEB:
www.comune.montemignaio.ar.it |